In questo post si vuole parlare di alcuni aspetti giuridici ed etico-professionali del lavoro e dell’attività di volontariato in Emergenza Sanitaria Territoriale.
Prima di tutto, non nuocere. Non arrecare danno alla vita e alla salute psico-fisica del paziente.
I soccorritori sono responsabili delle eventuali conseguenze negative che provocano, volontariamente, o involontariamente, facendo od omettendo di compiere atti del loro ufficio.
Questo per l’Art. 40 del Codice Penale: Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
E per l’Art. 328 del Codice Penale: Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Si tratta di fare bene il proprio lavoro di Emergenza Sanitaria Territoriale…Dagli aspetti più ovvi….
….Il personale della Centrale Operativa deve “DARE GLI INTERVENTI”
Cassazione penale n. 19759/2013. Nel caso sottoposto al vaglio della corte di legittimità, un’infermiera professionale addetta al centralino del 118 e il medico coordinatore preposto al servizio erano stati citati in giudizio per indebito rifiuto di atti d’ufficio per ragioni di sanità che dovevano essere compiuti senza ritardo. All’infermiera si contestava di avere omesso intenzionalmente di inserire nel sistema informatico le indicazioni fornite al telefono dagli amici di una ragazza malata, indicazioni relative ai sintomi palesati, così impedendo al computer di formulare una diagnosi e di elaborare il codice di intervento, la tipologia e il mezzo di soccorso corrispondente. Il medico veniva accusato di avere omesso di controllare e esigere che l’infermiera effettuasse il c.d. triage per la formulazione della diagnosi e di avere rifiutato di inviare un’autoambulanza.
…I Soccorritori sul territorio devono “USCIRE SUGLI INTERVENTI”
Cassazione penale n. 27193/2013. Risponde di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., il medico del servizio 118 che si rifiuta, dietro segnalazione dell’infermiere di centrale operativa, di uscire in ambulanza in codice rosso adducendo scuse di orario. La Corte di cassazione interviene (sentenza 27193/2013) sulle problematiche relative agli obblighi del personale di emergenza extra-ospedaliera.
A quelli più tecnici:
…I soccorritori devono “TRASPORTARE IN SICUREZZA I PAZIENTI”
Cassazione Penale n. 14007/15. Caduta dalla barella – Omicidio colposo e responsabilità a carico dell’autista soccorritore. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell’11/1/2012, dichiara, per quel che rileva, P.M., L.A. e L. G. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni di C. A. (la vittima, soccorsa, a cagione di un malore, dal servizio 118, decedeva, il 24/2/2006, a seguito delle lesioni riportate dalla caduta della lettiga sulla quale veniva trasportata, ribaltatasi nell’affrontare il piccolo scivolo che poneva in collegamento l’esterno con la cd. camera calda del pronto soccorso dell’ospedale S. Giovanni di Dio di Cagliari). In particolare, al L., conducente dell’autoambulanza, si rimproverava di non aver prestato la sua collaborazione nell’assicurare il paziente con le previste cinture e nella movimentazione della barella, che richiedeva, appunto, la presenza di due operatori. La posizione di garanzia del L. deriva inequivocamente dall’effettività delle mansioni dal medesimo regolarmente svolte e regolarmente retribuite, senza che assuma rilievo l’attribuzione allo Stato del potere di legiferare sui profili professionali. L’imputato, infatti, a prescindere dalla qualifica formalmente ricoperta, da lungo tempo aveva assolto al compito di condurre l’ambulanza e soccorrere la persona da sottoporre ad urgente trattamento sanitario, coadiuvando l’infermiere nella movimentazione della barella, così assumendo il ruolo di garante.
….I Medici e gli infermieri devono “FORNIRE UNA PRESTAZIONE SANITARIA ADEGUATA ALLE CIRCOSTANZE”
Cassazione penale n. 24528/14. Medico in servizio presso un’ambulanza del servizio 118: condotta colposa per la mancata effettuazione di intubazione orotracheale. La colpa del terapeuta ed in genere dell’esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto.
Al soccorritore competerebbe non solo di fornire una prestazione sanitaria tecnicamente corretta, ma anche un dovere più generale di protezione del paziente, che va oltre la sua integrità fisica, e investe la sua intera sfera giuridica, quindi i suoi diritti e i suoi interessi.
Questo per l’Art. 591 del Codice Penale: Abbandono di persone minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni…
Ecco alcuni esempi…
Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale, costituisce abbandono qualsiasi azione od omissione che contrasti con l’obbligo della custodia o della cura ed è sufficiente per l’integrazione del reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l’incolumità della persona incapace. (Nel caso di specie, infatti, rientra in tale reato, la condotta di una madre che lascia la figlia di 11 anni sola in casa di notte, per un lungo periodo di tempo – non essendo neppure rintracciabile telefonicamente – a nulla rilevando che la figlia fosse una ragazzina giudiziosa, poiché la norma, trattandosi di minori di anni 14, ne presume l’incapacità a provvedere a se stessa). Corte appello Milano sez. III 09 aprile 2011 n. 1139
Integra il reato di cui all’Art. 591 del Codice Penale la condotta di chi lascia da sola in casa, durante la notte, una persona affetto da tetraparesi spastica ed affidata alle sue cure in forza di un accordo; la pericolosità di tale situazione per l’integrità fisica della persona offesa deve ritenersi immediatamente percepibile anche in assenza di cognizioni specialistiche. A nulla rileva l’aver lasciato un telefono cellulare con il proprio numero memorizzato ed attivabile come cercapersone con la semplice pressione di un tasto, atteso che tale accorgimento non svolge comunque adeguata funzione preventiva di rischi incombenti per l’incolumità di un soggetto privo della capacità di movimento. Cassazione penale sez. V 23 ottobre 2013 n. 49493
In alcune specialità della Medicina, in particolare in Psichiatria, questa estensione della cosidetta “posizione di garanzia”, questo obbligo giuridico di impedire, riguarda anche i reati dei propri pazienti…
Come è stato formalizzato da questa sentenza:
Davanti al pericolo attuale di pregiudizi derivanti dalle attuali condizioni patologiche del paziente, basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione il medico, in condizioni di autonomia e sotto la propria responsabilità, opera, con il consenso del paziente, le proprie scelte professionali.
Il consenso è valido se il paziente ha una corretta rappresentazione delle conseguenze dei propri gesti o delle proprie decisioni, e la volontà libera di eseguire quei gesti e prendere proprio quelle decisioni, cioè la capacità di intendere e di volere.
Un paziente che è in grado di intendere e di volere, che compie gesti autenticamente liberi e non condizionati da malattie intercorrenti non può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario.
Questo per l’Art. 32 della Costituzione PARTE I, DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. TITOLO II, RAPPORTI ETICO-SOCIALI
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita’, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Se si obbliga una persona a sottoporsi a trattamenti sanitari verso i quali non esprime accordo, o accondiscendenza, o che addirittura ha rifiutato, o se la persona non è messa nelle condizioni di comprendere adeguatamente (e quindi di esprimere liberamente il proprio consenso) si incorre in una varietà di reati…
Art. 610 del Codice Penale: Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Art. 614 del Codice Penale: Violazione di domicilio
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.Il delitto è punibile a querela della persona offesa.La pena è da uno a cinque anni , e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Art. 615 del Codice Penale: Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
La duplice dimensione della salute individuale, quale diritto fondamentale dell’individuo e quale interesse della collettività, fa si che si possa obbligare un paziente ad un determinato trattamento sanitario per disposizione di legge.
Il TSO e l’ASO sono gli strumenti amministrativi che servono a rendere possibile l’attuazione di interventi sanitari di cura e di diagnosi, non altrimenti praticabili.
Come spiega l’Art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
…Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizioni di degenza ospedaliera solo in presenza di tre concomitanti requisiti: a) sussistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) rifiuto di tali interventi da parte dell’infermo; c) impossibilità di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
La proposta di TSO non è associata a immediate limitazioni della libertà personale.
Nelle more del provvedimento amministrativo possono trascorre fino a 48 ore prima che il Sindaco, o chi è stato delegato, autorizzi il provvedimento.
Inoltre il contenuto del provvedimento finale, consistendo in limitazioni della libertà personale, richiede due accertamenti, due visite mediche, e presuppone due diagnosi attuali basate su due esami attuali del paziente.
Non è sufficiente una diagnosi desunta da fatti noti o riferiti da terzi.
Infatti, per gli effetti dell’Art. 479 del Codice penale, si punisce
…il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Se c’è un dubbio, desunto da fatti noti, o riferiti da terzi, che il paziente abbia alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, questo dubbio va risolto con una visita medica.
In questi casi, se il paziente non da il consenso alla visita, e continua a sottrarsi ai tentativi di contatto posti in atto dal Medico di Famiglia, dagli psichiatri del CSM, la si può sottoporre ad un ASO.
Un paziente che manifesta inequivocabilmente alterazioni comportamentali tali da costituire un pericolo immediato per se o per gli altri, rappresenta un emergenza.
Rappresenta un’emergenza per tutti, dal privato cittadino che interviene ai soccorritori volontari e professionisti, alle Forze dell’Ordine…
In questi casi il ricorso alla forza da parte della Polizia Municipale, dei Carabinieri o della Polizia appare pienamente giustificato sulla base dell’Art. 51 del Codice Penale: adempimento di un dovere, Art. 54 del Codice Penale: stato di necessità, Art. 93 del Codice Penale: omissione di soccorso e dell’Art. 1 TUPLS: Capo I – Delle attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d’urgenza o per grave necessità pubblica.
Ed i soccorritori, per intervenire senza ritardo, ricorrono all’Art. 54 del Codice Penale: Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo…
Anche con la copertura dello Stato di Necessità l’atto terapeutico deve essere proporzionato al pericolo. Per non incorrere nella fattispecie:
Art. 55 del Codice Penale: Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
E di nuovo… Essendo gli atti terapeutici compiuti in stato di necessità, come la contenzione fisica e/o la sedazione farmacologica, necessari ma gravemente limitanti la libertà personale, lo Stato di Necessità richiede una valutazione attuale basata sul comportamento attuale del paziente.
Non è sufficiente un inquadramento della situazione desunto da fatti noti o riferiti da terzi.
Infatti per gli effetti dell’Art. 479 del Codice penale, si punisce:
…il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Un’ultima considerazione è su una circostanza che capita abbastanza di frequente in Emergenza Sanitaria Territoriale…
Entro quali limiti è legittimo, nell’ambito di un trattamento sanitario inizialmente voluto dal paziente, quindi iniziato con il consenso del paziente, trattenere il paziente che manifesta l’intenzione di allontanartsi dal luogo dell’intervento con la fuga?
Qualcosa in proposito emerge da questa sentenza, che però riguarda l’ambito ospedaliero:
Cass., 22 gennaio 1998. La Cassazione ha riconosciuto che l’ordinamento giuridico consente l’uso della forza fisica nei limiti della brevis et modica vis e solo quando essa sia imposta dalle circostanze, anche in via putativa “per sottrarre l’incapace al pericolo di gravi danni e per pretendere la sottoscrizione dell’atto di formale interruzione della degenza contro la volontà del medico. Stante la natura dell’incapacità, l’uso di tale vis rientra nei doveri di custodia onde apprezzare l’urgente necessità di trasformare in obbligatorio il trattamento volontario, soprattutto se il paziente dimostri di vivereuna fase acuta della malattia, e con un comportamento incongruo e non necessario, quale la fuga, di volersi sottrarre ad una terapia volontaria
La sentenza, del 1998, avveniva nel contesto legislativo e culturale di quegli anni…non troppo lontani dai nostri, anche se i tempi cambiano e il contesto e le sentenze pure…
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